Statuto
del
“CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA RICOTTA DI BUFALA CAMPANA”
Definisce le regole di funzionamento, gli obblighi e le attività del Consorzio di Tutela della Nostra DOP.
Art. 1 – Costituzione e denominazione.
E’ costituito, ai sensi dell’art. 2602 e seguenti del codice civile, nonché in attinenza a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale relativa alla denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana, tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP Ricotta di Bufala Campana, un consorzio denominato
“CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA RICOTTA DI BUFALA CAMPANA”.
Art. 2 – Sede
Il Consorzio ha sede legale in Caserta, presso le Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, alla Via R. Gasparri, 1.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale sia all’estero.
Art. 3 – Durata
La durata del Consorzio è stabilita sino al 2070 salvo proroga e scioglimento anticipato.
Art. 4 – Oggetto
Il Consorzio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA”
- promuovere l’applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA” a Denominazione di Origine Protetta;
- definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA DOP”;
c) tutelare, promuovere, valorizzare e curare gli interessi generali della DOP “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA” anche attraverso l’informazione del consumatore; - avanzare proposte di disciplina regolamentare anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA”;
- costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile (d’ora in poi il “Marchio”) previo parere favorevole del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF);
- conseguire ed espletare l’incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l’esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio secondo le modalità stabilite dall’ordinamento vigente;
- tutelare, difendere, anche in sede di giudiziaria, in Italia e all’Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse, la dicitura “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA” e il Marchio;
- estendere in Italia ed all’estero la conoscenza e la diffusione della Denominazione di Origine Protetta “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA” e del prodotto in quanto tale “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA”, nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
- svolgere attività di formazione e di ricerca scientifica nell’ambito della propria attività istituzionale, anche in collaborazione con altri soggetti;
- operare la scelta dell’organismo di controllo pubblico o privato autorizzato ai fini dei regolamenti comunitari;
Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.
Art. 5 – Soci
Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti appartenenti alla filiera del latticino fresco a pasta molle “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA DOP” inseriti nel sistema di controllo previsto dall’Organismo di Controllo pubblico o privato e così identificati:
- gli Allevatori Produttori di Latte, aventi l’allevamento ubicato all’interno della zona di produzione riportata nel disciplinare di produzione, immessi nel sistema di controllo;
- i Caseifici, produttori di “RICOTTA DI BUFALA CAMPANA DOP” – privati, società, cooperative — immessi nel sistema di controllo dell’Organismo di Controllo autorizzato, dislocati nella zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione;
- i Confezionatori, gli Stagionatori e/o i Porzionatori del latticino fresco a pasta molle “RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP” immessi nel sistema di controlli dell’Organismo autorizzato e ricadenti all’interno dell’area di produzione specificata nel disciplinare.
Tutti i Soci devono dimostrare di essere certificati e/o assoggettati a verifiche da parte dell’Organismo di controllo incaricato dal MiPAAF.
La domanda di ammissione a diventare Socio del consorzio deve essere presentata per iscritto e rivolta al Consiglio di Amministrazione specificando la/le categorie di appartenenza:
- Allevatori Produttori di Latte;
- Caseifici
- Confezionatori, stagionatori e/o porzionatori
La domanda di adesione deve contenere:
– nome e cognome o denominazione dei titolari o legali rappresentanti, luogo e data di nascita o data di costituzione, domicilio o sede, cittadinanza;
– la forma giuridica dell’azienda;
– documentazione che comprovi il possesso dei requisiti per l’ammissione.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione.
La domanda, una volta accettata, diventa definitiva solo dopo il pagamento della quota sociale e l’immissione nel sistema di controllo.
Qualora l’interessato, al quale il C.d.A. abbia richiesto di integrare la documentazione e/o di fornire ulteriori notizie, non ottemperi, la domanda sarà archiviata.
Contro l’eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di non ammissione a socio, la parte interessata può ricorrere entro trenta giorni al Collegio Arbitrale.
I soci hanno diritto di:
- qualificarsi quali “soci del Consorzio di Tutela RICOTTA DI BUFALA CAMPANA DOP”, nei limiti e nei modi stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento d’uso del Marchio consortile;
- elettorato attivo e passivo;
- a tutti i diritti e doveri derivanti dal presente Statuto.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno l’obbligo di:
a) osservare il presente Statuto;
b) consentire e agevolare il controllo da parte dell’organismo di controllo, pubblico o privato, autorizzato e la vigilanza da parte del Consorzio, secondo le rispettive competenze;
c) versare contributi ordinari e di valorizzazione nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutti gli altri contributi eventualmente richiesti, le tariffe, i contributi straordinari approvati dallo stesso Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, nonché da apposita regolamentazione emanata dal Consiglio di Amministrazione;
d) fermo restando il diritto di utilizzare la denominazione ed il Marchio consortile secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento di uso del Marchio consortile e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, di impegnarsi a non registrare e/o utilizzare (direttamente o indirettamente, in Italia e all’Estero) il Marchio consortile o qualsiasi altro segno simile o che possa essere confuso con il Marchio consortile stesso, per qualunque classe merceologica.
e) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile.
Art. 7 – Recesso, Esclusione e Decadenza
II Consorziato può recedere in qualsiasi momento e tale recesso acquisterà efficacia non appena il Consorzio ne verrà a conoscenza. Tuttavia il consorziato receduto rimarrà comunque obbligato ad assolvere gli impegni pecuniari assunti durante l’esercizio finanziario in corso.
Il socio può essere escluso dal Consorzio, per delibera del Consiglio, quando:
a) commetta gravi inadempienze o violazioni dello Statuto e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento dell’attività produttiva o commerciale che interessa gli scopi del Consorzio, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio stesso o ne danneggi l’opera;
b) sia moroso per oltre 4 mesi nel pagamento delle quote associative e dei contributi per la tutela, vigilanza e salvaguardia e di qualunque altro titolo deve al Consorzio;
c) abbia subito condanna definitiva per frode in commercio relativamente alla produzione e commercializzazione di Ricotta di Bufala Campana DOP.
Contro la delibera di esclusione, l’interessato può ricorrere a mezzo lettera raccomandata a/r al collegio arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione della esclusione. Il parere del collegio arbitrale è inappellabile, fatta sempre salva la possibilità di adire l’autorità ordinaria.
Il Socio receduto o escluso o che comunque abbia cessato di far parte del Consorzio, non ha diritto alla restituzione nè della quota associativa nè dei versamenti effettuati a qualunque titolo.
Art. 8 – Costi di attività del Consorzio
I costi derivanti dalle attività attribuite, ai sensi dell’articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al Consorzio di Tutela RICOTTA DI BUFALA CAMPANA sono determinati dal competente organo consortile e sono posti a carico:
a) di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
b) dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alle corrispondenti categorie individuate all’articolo 4 del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.
Le quote da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non potranno superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima dal DM 12.4.2000, attribuendo il 66% dei costi a carico dei caseifici e ripartendo il 34% tra le altre due categorie della filiera di riferimento. Comunque ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota, che sarà commisurata alla quantità di suo prodotto controllato dall’organismo di controllo.
I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio ed in nessun caso possono essere poste a carico dei soggetti non consorziati.
Art. 9 – Fondo Consortile
Il fondo consortile è formato:
a) dalle quote di ammissione dei Consorziati;
b) dalle quote contributive dei Consorziati;
c) dalle quote contributive straordinarie dei Consorziati finalizzate a particolari attività (es. studi scientifici finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, ricerche di marketing, indagini di mercato, iniziative pubblicitarie, ecc.);
d) dai contributi in conto capitale di enti pubblici o privati;
e) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisto o lasciti diventino di proprietà del Consorzio.
Per tutta la durata del Consorzio i Consorziati non possono chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro crediti sul fondo medesimo.
II Consorzio non potrà, inoltre, distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate.
Per le necessità di gestione si provvede:
a) con le quote associative annuali o straordinarie, fissate dal Consiglio per ogni categoria di soci;
b) con le quote contributive per la gestione delle attività di tutela, vigilanza, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della Denominazione di Origine Protetta RICOTTA DI BUFALA CAMPANA ripartiti così come all’art. 8.
Art. 10 – Esercizio Sociale e Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
II bilancio consuntivo consta di due parti: del rendiconto della gestione e del rendiconto patrimoniale.
Art. 11 – Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
- l’Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.
L’Assemblea è di tipo ordinaria e straordinaria
Art. 12 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sia in prima sia in seconda convocazione sono valide se assunte maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.
Spettano all’Assemblea ordinaria i seguenti poteri:
a) approvare il Bilancio consuntivo di esercizio e il programma annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento degli scopi statuari;
b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
c) nominare il Presidente del Collegio Sindacale;
d) determinare l’eventuale compenso del Presidente e del Vice-Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale;
e) approvare i regolamenti, i quali acquistano efficacia solo dopo l’approvazione da parte del MiPAAF;
f) deliberare sugli altri argomenti attinenti la gestione ordinaria del Consorzio o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 13 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati presenti e/o rappresentati.
Spettano all’Assemblea straordinaria i seguenti poteri:
a) deliberare le modifiche al presente statuto, da sottoporre per l’approvazione al MiPAAF;
b) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione del Consorzio, nominando e definendo i poteri dei liquidatori;
c) svolgere ogni altra funzione, che rientra negli scopi statutari, non attribuita ad altri organi consortili e sottoposte al Consiglio di Amministrazione;
d) delibera le modifiche al disciplinare di produzione della “RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP”, le quali dovranno essere sottoposte all’approvazione da parte del MiPAAF.
Art. 14 – Convocazione della Assemblea
L’assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione o su richiesta dei 2/5 dei soci del Consorzio, mediante avviso scritto inviato ai consorziati per lettera raccomandata o per telegramma o per e-mail certificata almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
Questa può avere luogo presso la sede sociale del Consorzio o altrove purché nel territorio della Repubblica Italiana.
L’avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti da trattare e dovrà indicare la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Art. 15 – Verbale della Assemblea
Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nel caso di assemblea straordinaria i verbali sono redatti dal notaio scelto dal Presidente del Consorzio.
Art. 16 – Intervento dei Soci in Assemblea
Hanno diritto ad intervenire all’assemblea i consorziati in regola con i pagamenti delle quote consortili iscritti nel libro soci, almeno 3 (tre) mesi prima dalla data fissata per l’assemblea.
I soci che non intervengono possono delegare altri soci a rappresentarli in assemblea; un socio non può rappresentare per delega più di due consorziati. La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto e firmato dal legale rappresentante del consorziato stesso, o da persona all’uopo designata nella domanda presentata per l’ammissione al Consorzio e deve essere rimessa al Presidente dell’Assemblea stessa, prima dell’inizio della discussione degli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Art. 17 – Presidente dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da uno dei due vice presidenti, ovvero in caso di impedimento anche di questi, da altra persona scelta tra i consorziati presenti.
II Presidente dell’assemblea nomina un segretario anche non socio e, qualora creda utile, due scrutatori.
Art. 18 – Espressione del voto
In base al DM n. 62132 del 4 maggio 2005 di integrazione al D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000, le categorie di rappresentatività per la filiera “altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc) nella quale rientra il prodotto “RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP” sono le seguenti:
– allevatori produttori di latte;
– caseifici;
– confezionatori e stagionatori e/o porzionatori
Pertanto alla categoria dei caseifici spetta il 66% dei voti, ed il restante 34% dei voti dovrà essere suddiviso tra le rimanenti due categorie.
Ogni Socio ha diritto di voto. Il valore del voto è riferito alla classe di appartenenza stabilita sulla quantità di prodotto di ciascun socio, certificato dall’Organismo di controllo rispetto al totale della produzione certificata, dell’anno precedente al voto. Qualora il consorziato appartenga a più categorie produttive (Allevatori Produttori di Latte, Caseifici, Confezionatori e stagionatori e/o porzionatori), il valore complessivo del suo voto sarà determinato dalla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata – per ognuna delle quali deve iscriversi al Consorzio e pagare la corrispondente quota associativa.
A) Le classi di voto rapportate alla produzione di latte annuo (Allevatori Produttori di Latte) controllato sono le seguenti:
- con produzione fino a 51.500 kg di latte voti 1
- con produzione da 51.501 kg a 257.500 kg di latte voti 2
- con produzione oltre 257.501kg di latte voti 3
Le classi di voto riguardanti la produzione di latte (Allevatori Produttori di Latte) destinato all’ottenimento della RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP sono riferite al rapporto tra la quantità del latte prodotto controllato, del quale il socio dimostra l’attribuzione, e la quantità di latte complessivamente controllata dall’Organismo di controllo a ciò incaricato.
B) Le classi di voto per i Caseifici rapportate alla produzione di RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP sono le seguenti:
- con produzione fino a 50.000 kg di RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP voti 1
- con produzione da 50.001 kg a 100.000 oltre di RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP voti 2
- con produzione oltre 100.001kg di RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP voti 3.
Le classi di voto riguardanti la produzione di Ricotta di Bufala Campana (caseifici) sono riferite al rapporto tra la quantità di prodotto certificato dell’anno precedente, del quale socio dimostra l’attribuzione, e la quantità di prodotto complessivamente certificato dall’Organismo di controllo a ciò incaricato.
Per la determinazione delle classi di voto del primo anno, si stabilisce che tutti i caseifici soci appartengono alla stessa classe di voto.
C) Le classi di voto per i Confezionatori e stagionatori e/o porzionatori della RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP sono le seguenti:
1) con produzione fino a 50.000 kg di RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP voti 1
2) con produzione da 50.001 kg a 100.000 oltre di RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP voti 2
3) con produzione oltre 100.001 kg di RICOTTA DI BUFALA CAMPANADOP voti 3.
Le classi di voto riguardanti il confezionamento della RICOTTA DI BUFALA CAMPANA DOP (Caseifici) sono riferite al rapporto tra la quantità di prodotto confezionato certificato nell’anno precedente, del quale il socio dimostra l’attribuzione, e la quantità di prodotto confezionato complessivamente certificata dall’Organismo di controllo a ciò incaricato.
Per la determinazione delle classi di voto del primo anno, si stabilisce che tutti i confezionatori e stagionatori e/o porzionatori soci appartengono alla stessa classe di voto.
Gli uffici del Consorzio, in occasione delle votazioni, sono tenuti a suddividere le diverse aziende nelle rispettive classi di voto, attribuendo a ciascuna il proprio voto, sulla base dei dati dell’anno precedente, messi obbligatoriamente a disposizione di tutti i soci da almeno sette giorni prima dell’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 28 luglio 2016 n. 154, nell’elenco dei candidati al Consiglio di Amministrazione, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.
Nel caso di mancata presentazione di appartenenti al genere meno rappresentato si procederà all’elezione dei candidati presenti nella lista, previa esplicita verbalizzazione della situazione fattuale di effettiva mancanza di candidati eleggibili appartenenti al genere meno rappresentato.
Art. 19 – Consiglio di Amministrazione
II Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria, composto da un numero variabile da 3 a 11 membri scelti tra i consorziati in rappresentanza delle categorie.
I consiglieri durano in carica 3 esercizi sociali consecutivi e sono rieleggibili. Ai soci rappresentanti dei Caseifici sono riservati almeno il 66% dei posti; il restante numero di posti (34%) è ripartito proporzionalmente tra i soci rappresentanti le categorie degli Allevatori produttori di latte e dei Confezionatori.
Nel caso di non totale adesione al consorzio degli appartenenti alla medesima categoria assoggettata all’organismo di controllo, così come analogamente accade in Assemblea, la rappresentatività è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata di ciascuna categoria controllata, non aderente al Consorzio.
Se nel corso dell’esercizio sociale venissero a mancare uno o più membri del Consiglio eletti dall’Assemblea, gli altri, che possono in ogni caso rappresentare la maggioranza degli eletti, possono sostituirli con un rappresentante della stessa categoria. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che provvede a ratificare il mandato fino alla scadenza del triennio in corso.
Art. 20 – Emolumenti dei Consiglieri
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell’esercizio delle loro mansioni. Inoltre l’Assemblea dei Soci può deliberare l’attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza agli stessi Consiglieri.
Art. 21 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno la metà più uno dei Consiglieri.
La convocazione deve contenere la data, l’ora il luogo e gli argomenti da trattare. Essa dovrà essere spedita a ciascun Consigliere almeno 8 (otto) giorni prima via e.mail certificata e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l’adunanza.
Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
In Consiglio ogni membro ha un voto.
Sono valide le delibere votate con il consenso della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è considerata valida la delibera per la quale ha dato il voto favorevole chi presiede la riunione del Consiglio.
Art. 22 – Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, senza alcuna eccezione e, particolarmente, sono ad esso riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi del Consorzio che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all’assemblea, ed inoltre:
a) delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) cura le esecuzioni delle deliberazioni assembleari;
c) delibera sull’ammissione, il recesso dei Consorziati e sulla eventuale esclusione degli stessi;
d) provvede alla gestione economica e finanziaria del Consorzio e redige i Bilanci consuntivo e preventivo;
e) nomina ad ogni sua rinnovazione, tra i suoi membri, il Presidente ed i Vice Presidenti;
f) compie tutte le operazioni e gli atti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
g) propone le eventuali modifiche al disciplinare di produzione della DOP RICOTTA DI BUFALA CAMPANA che saranno preventivamente valutate dal MiPAAF e successivamente, trasmesse alla Comunità Europea per l’approvazione;
h) segnala al MiPAAF l’Organismo di controllo per la RICOTTA DI BUFALA CAMPANA DOP di cui al Reg. CE 1152/12 e art. 14 legge 526/99;
i) predispone i Regolamenti (compreso quello d’uso del Marchio) di applicazione delle norme previste dal presente Statuto, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea generale dei Soci e preliminarmente al MiPAAF;
j) delibera sulle azioni giudiziarie attive o passive, compera o vende immobili, delibera di operare con banche o altri istituti anche chiedendo fidi e rilasciando fidejussioni ed è solidalmente impegnato con il Presidente per i debiti assunti dal Consorzio.
II Consiglio può comunque delegare, in quanto per legge delegabile, parte dei compiti sopra elencati al Presidente, ai Vice presidenti, ad uno o più Consiglieri.
Art. 23 – Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio, ad ogni suo rinnovo, elegge, tra i suoi membri, un Presidente e, occorrendo, uno o due Vice presidenti. I Vice presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente nei casi di sua assenza o di impedimento, in tutte le sue attribuzioni compreso l’uso della firma sociale.
Art. 24 – Rappresentanza legale del Consorzio e firme
La rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, disgiuntamente a chi ne fa le veci. In caso di due vice Presidenti la rappresentanza spetta al membro più anziano.
Il Presidente, su delibera del consiglio, può operare con le banche o altri istituti in rappresentanza del Consorzio e può aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, rilasciare fideiussioni a nome del Consorzio.
Per queste operazioni il Consiglio risulta solidalmente responsabile con il Presidente.
Il consiglio potrà anche delegare, con apposita delibera, l’uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni che crederà più opportune, ad uno o più consiglieri, tanto congiuntamente che separatamente e per la esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche a terzi.
Art. 25 – Collegio Sindacale
II Collegio Sindacale e’ nominato dall’assemblea e può avere composizione monocratica o collegiale (tre sindaci). I Sindaci devono essere iscritti al Registro dei revisori di cui al D.Lgs n. 88/1992.
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e è rieleggibile. II Collegio esercita le funzioni di controllo previste dalla legge, vigila sull’osservanza dello statuto e della normativa civilistica e fiscale.
Art. 26 – Elenco dei libri obbligatori
Oltre a quelli previsti dalla legge, sono libri obbligatori del Consorzio:
− libro dei Soci;
− libro dell’Assemblee;
− libro del Consiglio di Amministrazione;
− libro del Collegio Sindacale.
Art. 27 – Foro competente
II Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra Consorzio e i consorziati è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. II Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione.
Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l’autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 28 – Scioglimento o liquidazione
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, allo scioglimento del Consorzio, le norme di liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori e le modalità della liquidazione saranno stabilite dall’Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge.
Art. 29 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle altre norme speciali previste in materia di Consorzi di Tutela.
Registrato a Caserta il giorno 19 febbraio 2018 al n. 3179.